Art. 7.
(Nuove norme finalizzate a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidentalità stradale in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica).

      1. Tutti i titolari di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi tempo, trattenimenti danzanti, congiuntamente all'attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre, all'entrata o all'uscita dei locali, cartelli che riproducono la descrizione della sintomatologia relativa alla concentrazione alcolemica espirata nell'aria alveolare espirata di cui alla tabella A, allegata alla presente legge.
      2. Tutti i titolari di locali di cui al comma 1 devono altresì esporre, all'entrata o all'uscita dei locali, cartelli che riproducono le quantità riprodotte in centimetri cubici delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza (0,5 grammi/litro) di cui alle tabelle B, C e D allegate alla presente legge.